IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;
  Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di
sviluppo delle universita';
  Vista la legge 19 novembre 1990, n.  341,  concernente  la  riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della facolta' di ingegneria in data 30 aprile 1992, dal consiglio di
amministrazione  in  data  1   luglio 1992 e dal senato accademico in
data 23 luglio 1992;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta,  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle  deliberazioni  degli  organi  accademici  e
convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 16 settembre 1992;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli  articoli  100,  103  e  105, relativi ai corsi di laurea della
facolta' di ingegneria, sono integrati come segue:
  Art. 100 - nell'elenco delle lauree  conferite  dalla  facolta'  di
ingegneria  viene  inserita  nel  settore  civile,  dopo la laurea in
ingegneria civile, la laurea in ingegneria edile.
  Dopo il punto 1)  corso  di  laurea  in  ingegneria  civile,  viene
inserito,  con il conseguente scorrimento della numerazione dei corsi
di laurea, quanto segue:
   "2) corso di laurea in ingegneria edile.
Indirizzo: progettazione edile e urbanistica".
  Dopo il quarto comma viene inserito:
  "L'indirizzo 'edile' del corso di laurea in ingegneria  civile  non
potra'  essere  attivato  contemporaneamente  al  corso  di laurea in
ingegneria edile".
  Art. 103 - al primo comma  dopo:  29  per  i  corsi  di  laurea  in
ingegneria  chimica,  ingegneria  civile,  viene  inserito ingegneria
edile.
  Art. 105 - dopo l'elenco delle annualita' obbligatorie della laurea
in  ingegneria  civile viene inserito, con il conseguente scorrimento
dell'elenco delle annualita' obbligatorie  dei  successivi  corsi  di
laurea, quanto segue:
   " c) laurea in ingegneria edile.
  Per   il  conseguimento  della  laurea  in  ingegneria  edile  sono
obbligatorie le seguenti annualita':
  Comuni a tutti i corsi di laurea:
4 nei raggruppamenti A011 Algebra e logica matematica
                     A012 Geometria
                     A021 Analisi matematica
                     A022 Calcolo delle probabilita'
                     A030 Fisica matematica
                     A041 Analisi1numerica e matematica applicata
                     P041 Statistica
2 nel raggruppamento B011 Fisica generale
1 nel raggruppamento I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
1 nel raggruppamento C060 Chimica
1 nei raggruppamenti H150 Estimo
                     I270 Ingegneria economicogestionale
                     P012 Economia politica
  Afferenti al settore civile:
1 nel raggruppamento H110 Disegno
1 nel raggruppamento H011 Idraulica
1 nel raggruppamento H071 Scienza delle costruzioni
1 nel raggruppamento H081 Architettura tecnica
1 nei raggruppamenti I042 Macchine e sistemi energetici
                     I050 Fisica tecnica
                     I070 Meccanica applicata alle macchine
                     I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
                     I180 Macchine ed azionamenti elettrici
1 nel raggruppamento I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia
                            dei materiali
  Caratterizzanti il corso di laurea:
1 nel raggruppamento H060 Geotecnica
1 nel raggruppamento H072 Tecnica delle costruzioni
2 nel raggruppamento H082 Progettazione edilizia
2 nel raggruppamento H120 Storia dell'architettura
1 nel raggruppamento H143 Tecnica urbanistica
1 nel raggruppamento H081 Architettura tecnica
  Per l'indirizzo progettazione edile ed  urbanistica  del  corso  di
laurea  in  ingegneria  edile  sono  inoltre obbligatorie le seguenti
annualita':
1 nel raggruppamento H071 Scienza delle costruzioni
1 nel raggruppamento H072 Tecnica delle costruzioni
1 nel raggruppamento H082 Progettazione edilizia
1 nel raggruppamento H143 Tecnica urbanistica".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Genova, 8 ottobre 1992
                                                           Il rettore